Affitto blindato

Principali caratteristiche delle coperture offerte

GARANZIA DEL CORRETTO PAGAMENTO DEL CANONE ANNUO
Quello che ci preme sottolineare fin dall’inizio è che non si tratta di un’assicurazione che interviene a pagare l’affitto se questo non viene corrisposto facendo così contente entrambe le parti, ma bensì di una fideiussione, ovvero di una garanzia aggiuntiva alla solvibilità dell’inquilino che interviene laddove quest’ultimo si trovi in uno stato di morosità; una volta liquidato l’importo dovuto al proprietario, la compagnia non andrà a dare “una pacca sulle spalle” all’inquilino, ma farà tutto il possibile per recuperare i soldi anticipati rivalendosi su di esso o, se presente, sul coobbligato. È giusto che l’inquilino sappia che non sta firmando un contratto che si sostituisce a lui nel caso in cui non voglia più pagare l’affitto, ma semplicemente un’ulteriore garanzia di solvibilità sulla sua persona, affinché il proprietario non abbia remore nel concedergli il proprio appartamento attraverso un contratto di locazione.
La fideiussione prevede l’escussione a prima richiesta con un tempo di attesa pari a 30 giorni; vediamo cosa significa.
Il termine “a prima richiesta” indica che la compagnia che ha rilasciato la garanzia non si può avvalere del diritto di recuperare in primis le spettanze non pagate dall’inquilino per poi liquidarle al proprietario, ma deve prima erogare a quest’ultimo ciò che è stato pattuito sul contratto per poi tentare di recuperare quanto possibile dal primo. Il periodo di 30 giorni prima nominato indica il lasso di tempo che trascorre dalla richiesta di liquidazione fatta dal proprietario all’escussione della somma dovuta.
È molto importante comprendere la procedura che il proprietario deve mettere in atto per ottenere l’escussione. Il proprietario, dal momento in cui l’inquilino non paga più l’affitto, deve avviare la pratica di sfratto; questa azione è importante per dare il cosiddetto requisito di data certa, ovvero la data presa in considerazione dalla compagnia come inizio dello stato di morosità da parte dell’inquilino. Sull’ingiunzione di sfratto verrà infatti riportata la mensilità con la quale l’inquilino ha iniziato ad essere inadempiente; da questa mensilità parte il conteggio e la liquidazione dei canoni non corrisposti. Ricordiamo che è fatto obbligo al contraente di comunicare l’eventuale ritardo nel pagamento del canone alla società entro 20 giorni dal limite pattuito per il pagamento dello stesso, pena l’inefficacia della garanzia fideiussoria.

Quando viene richiesto il pagamento dei canoni d’affitto non percepiti?
La richiesta di escussione dei canoni non corrisposti dall’inquilino viene fatta simultaneamente all’avvio della procedura di sfratto. A 30 giorni dalla richiesta, verranno liquidate al proprietario le mensilità non corrisposte mentre le mensilità successive a tale liquidazione verranno corrisposte a cadenza mensile come se fosse l’inquilino a versarle.

GARANZIA IN SOSTITUZIONE AL DEPOSITO CAUZIONALE
Come funziona invece la garanzia sul buono stato dell’immobile? Non è atro che la sostituzione del classico deposito cauzionale prestato con libretto, con una fideiussione di importo pari alle classiche tre mensilità. Anche in questo caso la compagnia garantisce che l’inquilino lascerà l’immobile in buono stato, se così non avvenisse questa si adopererà, sempre nel lasso di tempo previsto dei trenta giorni, a risarcire il proprietario fino all’importo appena citato per poi logicamente rivalersi sull’inquilino per quanto anticipato al proprietario. È ovvio che il proprietario deve dimostrare di aver subito un danno da parte dell’inquilino o comunque di essersi ritrovato con l’immobile lasciato in cattivo stato, viceversa nulla gli sarà dovuto.

RISCHIO LOCATIVO
È sicuramente una garanzia di grande valore, poiché a fronte di un piccolo esborso, proprietario e inquilino vengono rimborsati delle perdite economiche subite a seguito del danneggiamento di un bene assicurato, causato da un evento dannoso il cui rischio è coperto dalla polizza stessa. Perché è importante che il proprietario richieda all’inquilino di stipulare questa polizza?

Quante liti succedono perché l’immobile viene danneggiato a causa di un incendio scaturito dal contenuto di proprietà dell’inquilino o da un altro evento garantito dalla polizza in questione? Un incendio che parte dal forno o da un altro elemento produttore di calore, la lavatrice che perde acqua, la televisione che scoppia, possono essere alcuni esempi di eventi dannosi che possono causare seri danni all’immobile e al suo contenuto.

Come può reagire l’inquilino che oltre a vedersi danneggiato in primis per la perdita del suo contenuto, si trova anche a dover risarcire il proprietario per il danno all’immobile? L’assicurazione permette di risarcire sia il proprietario sia l’inquilino. Al proprietario spetta la quota relativa al danno subito all’immobile, somma risarcita attraverso la relativa garanzia di rischio locativo per un importo pari al danno subito, fino ad un massimo indicato in polizza pari al valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile (e non del valore commerciale); all’inquilino spetterà il rimborso del danno che il contenuto stesso ha subito.

Qualora il ripristino del danno subito comporti il mancato percepimento delle pigioni, al proprietario spetterà un risarcimento pari all’importo dei canoni non ricevuti fino ad un massimo di €10.000,00.

Un estensione importante all’interno della polizza di rischio locativo riguarda la garanzia denominata “Ricorso Terzi”. Attraverso tale garanzia l’inquilino viene tenuto indenne dal corrispondere somme in qualità di risarcimento dovuto per danni recati a cose di terzi a seguito di un sinistro verificatosi e coperto dalla polizza stessa.

La polizza può inoltre prevedere al suo interno una somma per il risarcimento all’inquilino dei danni che può subire a causa di un furto o di un tentato furto e l’estensione alla cosiddetta responsabilità civile del capo famiglia, garanzia attraverso la quale ogni membro facente parte dello stato di famiglia è tenuto indenne dal risarcire terzi per eventuali danni a loro causati nell’ambito dello svolgimento delle propria vita privata, compresa la conduzione dell’immobile stesso. Il proprio figlio che investe un pedone con la propria bicicletta, il proprio animale domestico che causa un danno ad un bene di terzi o allo stesso ospite, il vaso di fiori che cade dal proprio balcone non saranno più un motivo di cui preoccuparsi.

TUTELA LEGALE
La polizza “tutela legale” è compresa nel premio pagato dall’inquilino e permette di avere a disposizione una copertura per il rimborso delle spese legali fino ad un massimale di €11.000,00 per controversie legali legate al recupero dei danni arrecati all’immobile assicurato e a terzi, causati da comportamenti posti in essere dall’inquilino, controversie con il condominio ove è ubicato l’immobile assicurato (relativamente a tale garanzia, sono escluse le controversie aventi per oggetto l’impugnazione delle delibere assembleari e l’inosservanza di norme del regolamento condominiale), controversie sorte in caso d’imputazione penale per delitti colposi e contravvenzioni. Per le spese legali legate allo sfratto il massimale è prefissato in €5.000,00. Occorre sapere che, per questo caso, e per tutti quelli in cui l’intervento legale è richiesto per esercitare i propri diritti nei confronti dell’inquilino, la copertura entra effettivamente in vigore non dal momento della stipula, ma dal momento in cui l’inquilino corrisponde almeno la seconda mensilità di locazione.

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